07 marzo 2011

Per gli alunni della IV A – TGA della sede centrale

RIFORMA DEL REGIME FISCALE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO 07/03/2011 Legge 26 febbraio 2011, n. 10 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. (G.U. 26 febbraio 2011, n. 47 – S.O. n.53) Al fine di eliminare le differenze di trattamento fiscale tra i fondi comuni di investimento italiani e i fondi comuni di investimento esteri, è stata abrogata la tassazione dei redditi del fondo comune in base al risultato maturato in capo al fondo stesso, sostituendola con una ritenuta fiscale sui redditi in capo all’investitore al momento del disinvestimento. Pertanto, dal 1° luglio 2011 i redditi dei fondi comuni di investimento non saranno più tassati in base al risultato maturato ma considerando il risultato realizzato. Sui proventi distribuiti dal fondo e sui proventi derivanti dalla differenza tra il valore di riscatto e il valore di acquisto delle quote del fondo si applicherà una ritenuta fiscale del 12,50%. Le perdite di capitale derivanti dalla partecipazione al fondo potranno essere utilizzate, nei quattro anni successivi, in compensazione con le plusvalenze ottenute su altri titoli. La ritenuta fiscale del 12,50% sarà a titolo d’imposta nei confronti delle persone fisiche non imprenditori; per i proventi percepiti da persone fisiche imprenditori e da società la ritenuta fiscale si applicherà a titolo d’acconto.

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